Art. 276 c.c.i.i. — Chiusura della procedura
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La procedura si chiude con decreto. ((Si applica l'articolo 233, in quanto compatibile.)) Con decreto di chiusura, il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato ai sensi dell'articolo 275, comma 3 e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate.
Testo vigente dal 15 luglio 2022 al 28 settembre 2024 · versione 1 su Normattiva