Art. 280 c.c.i.i. — Condizioni per l'esdebitazione
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Il debitore e' ammesso al beneficio della liberazione dai debiti a condizione che:
- a)non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attivita' d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se e' in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v'e' stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il beneficio puo' essere riconosciuto solo all'esito del relativo procedimento;
- b)non abbia distratto l'attivo o esposto passivita' insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
- c)non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
- d)non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;
- e)non abbia gia' beneficiato dell'esdebitazione per due volte.
Testo vigente dal 14 febbraio 2019 al 28 settembre 2024 · versione 0 su Normattiva