Art. 295 c.c.i.i.
Liquidazione coatta amministrativa e liquidazione giudiziale
Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette a liquidazione giudiziale, salvo che la legge diversamente disponga. Quando la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di liquidazione giudiziale, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa preclude l'apertura della liquidazione giudiziale.
Testo vigente dal 14 febbraio 2019, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva