Art. 3 c.c.i.i.
Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa
L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte. L'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative. Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:
- a)rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attivita' imprenditoriale svolta dal debitore;
- b)verificare la sostenibilita' dei debiti e le prospettive di continuita' aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;
- c)ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilita' del risanamento di cui all'articolo 13, al comma 2. 4.((Costituiscono segnali che, anche prima dell'emersione della crisi o dell'insolvenza, agevolano la previsione di cui al comma 3)):
- a)l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la meta' dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- b)l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- c)l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da piu' di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purche' rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
- d)l'esistenza di una o piu' delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1.
Testo vigente dal 28 settembre 2024, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva