Art. 301 c.c.i.i. — Organi della liquidazione coatta amministrativa
Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore. ((Si applicano gli articoli 356 e 358.)) E' altresi' nominato un comitato di sorveglianza di tre membri o cinque membri, scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attivita' esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori. Qualora l'importanza dell'impresa lo consigli, possono essere nominati tre commissari liquidatori. In tal caso essi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza e' esercitata congiuntamente da due di essi. Nella liquidazione delle cooperative la nomina del comitato di sorveglianza e' facoltativa.
Testo vigente dal 15 luglio 2022, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva