Art. 323 c.c.i.i. — Bancarotta semplice
E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se e' dichiarato in liquidazione giudiziale, l'imprenditore che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente:
- a)ha sostenuto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;
- b)ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;
- c)ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare l'apertura della liquidazione giudiziale;
- d)ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di apertura della propria liquidazione giudiziale o con altra grave colpa;
- e)non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o liquidatorio giudiziale. La stessa pena si applica all'imprenditore in liquidazione giudiziale che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di liquidazione giudiziale ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta. Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.
Testo vigente dal 14 febbraio 2019, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva