Art. 217
Bancarotta semplice
E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se e' dichiarato fallito, l'imprenditore, che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente:
- 1)ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;
- 2)ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;
- 3)ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento;
- 4)ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa;
- 5)non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare. La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta. Salve le altre pene accessorie di cui al capo III titolo II libro I del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.
Testo vigente dal 6 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva