Art. 334 c.c.i.i.
Interesse privato del curatore negli atti della liquidazione giudiziale
Salvo che al fatto non siano applicabili gli articoli 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto della liquidazione giudiziale direttamente o per interposta persona o con atti simulati e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a euro 206. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.
Testo vigente dal 14 febbraio 2019, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva