Art. 340 c.c.i.i.
Esercizio abusivo di attivita' commerciale Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 103.
Testo vigente dal 14 febbraio 2019, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva