Art. 349 c.c.i.i.
Sostituzione dei termini fallimento e fallito
Nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonche' le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuita' delle fattispecie.
Testo vigente dal 14 febbraio 2019, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva