Art. 353 c.c.i.i.Istituzione di un osservatorio permanente

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Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sviluppo economico entro ((sei mesi)) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce, anche ai fini di cui all'articolo 355, un osservatorio permanente sull'efficienza ((delle misure e degli strumenti previsti dal)) titolo II ((e degli strumenti di regolazione della crisi d'impresa)). Ai componenti dell'osservatorio non sono corrisposti compensi e gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati.

Testo vigente dal 15 luglio 2022 al 28 settembre 2024 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art353 · fonte su Normattiva