Art. 368 c.c.i.i.
Coordinamento con la disciplina del diritto del lavoro
All'articolo 5, comma 3, della legge 23 luglio 1991 n. 223, dopo le parole «comma 12» sono aggiunte le seguenti: «nonche' di violazione delle procedure di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza». All'articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, dopo le parole «comma 12» sono aggiunte le seguenti: «nonche' di violazione delle procedure di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza». All'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 sono introdotte le seguenti modifiche:
- a)al comma 1, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «Fermi i requisiti numerici e temporali prescritti dal presente comma, alle imprese in stato di liquidazione giudiziale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza.»;
- b)al comma 1-bis, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «Ai datori di lavoro non imprenditori in stato di liquidazione giudiziale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza.»;
- c)al comma 1-quinquies, dopo le parole: «procedure richiamate dall'articolo 4, comma 12,» sono aggiunte le seguenti: «nonche' di violazione delle procedure di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza.». All'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
- a)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Nei casi di trasferimenti di aziende nell'ambito ((degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza disciplinati dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)), la comunicazione di cui al comma 1 puo' essere effettuata anche solo da chi intenda proporre offerta di acquisto dell'azienda o proposta di concordato preventivo concorrente con quella dell'imprenditore; in tale ipotesi l'efficacia degli accordi di cui ai commi 4-bis e 5 puo' essere subordinata alla successiva attribuzione dell'azienda ai terzi offerenti o proponenti.».
Testo vigente dal 15 luglio 2022, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva