Art. 37 c.c.i.i. — Iniziativa per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale
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La domanda di accesso ((agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza)) e' proposta con ricorso del debitore. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale e' proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorita' amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, di uno o piu' creditori o del pubblico ministero.
Testo vigente dal 15 luglio 2022 al 28 settembre 2024 · versione 1 su Normattiva