Art. 381 c.c.i.i.
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[1]Disposizioni in materia di societa' cooperative ed enti mutualistici All'articolo 2545-terdecies, primo comma, del codice civile, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le cooperative che svolgono attivita' commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale». All'articolo 2545-sexiesdecies, primo comma, del codice civile, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Fuori dai casi di cui all'articolo 2545-septiesdecies, in caso di irregolare funzionamento della societa' cooperativa, l'autorita' di vigilanza puo' revocare gli amministratori e i sindaci, affidare la gestione della societa' a un commissario, determinando i poteri e la durata, al fine di sanare le irregolarita' riscontrate e, nel caso di crisi o insolvenza, autorizzarlo a domandare la nomina del collegio o del commissario per la composizione assistita della crisi stessa o l'accesso a una delle procedure regolatrici previste nel codice della crisi e dell'insolvenza.».
[2]----------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo.
Testo vigente dal 14 febbraio 2019 al 15 luglio 2022 · versione 0 su Normattiva