Art. 56 c.c.i.i. — Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento
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L'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza puo' predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria. Il piano deve avere data certa e deve indicare:
- a)la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa;
- b)le principali cause della crisi;
- c)le strategie d'intervento e i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
- d)i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonche' l'elenco dei creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza;
- e)gli apporti di finanza nuova;
- f)i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonche' gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto;
- g)il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario. Un professionista indipendente deve attestare la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' economica del piano. Il piano, l'attestazione di cui al comma 3 e gli accordi conclusi con i creditori possono essere pubblicati nel registro delle imprese su richiesta del debitore. Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e devono avere data certa.
Testo vigente dal 15 luglio 2022 al 28 settembre 2024 · versione 1 su Normattiva