Art. 57 c.c.i.i. — Accordi di ristrutturazione dei debiti
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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall'imprenditore, anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione ai sensi ((dell'articolo 48)). Gli accordi devono contenere l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione. Il piano deve essere redatto secondo le modalita' indicate dall'articolo 56. Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 39 ((, commi 1 e 3)). Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti termini:
- a)entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti gia' scaduti a quella data;
- b)entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione. Un professionista indipendente deve attestare la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' ((...)) ((...)) del piano. L'attestazione deve specificare l'idoneita' dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3.
Testo vigente dal 15 luglio 2022 al 28 settembre 2024 · versione 1 su Normattiva