Art. 6 c.c.i.i. — Prededucibilita' dei crediti
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(( Oltre ai crediti cosi' espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili:
- a)i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- b)i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;
- c)i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonche' del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47;
- d)i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi. La prededucibilita' permane anche nell'ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali.
Testo vigente dal 15 luglio 2022 al 28 settembre 2024 · versione 1 su Normattiva