Art. 65 c.c.i.i.Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 luglio 2022 al 28 settembre 2024. Leggi il testo vigente →

I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX. Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili. I compiti del commissario giudiziale o del liquidatore nominati nelle procedure di cui al comma 1 sono svolti dall'OCC. La nomina dell'attestatore e' sempre facoltativa. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 OTTOBRE 2020, N. 147)).

Testo vigente dal 15 luglio 2022 al 28 settembre 2024 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art65 · fonte su Normattiva