Art. 77 c.c.i.i.
Inammissibilita' della domanda di concordato minore La domanda di concordato minore e' inammissibile se mancano i documenti di cui agli articoli 75 e 76, se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), se e' gia' stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha gia' beneficiato dell'esdebitazione per due volte o se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
Testo vigente dal 14 febbraio 2019, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva