Art. 86 c.c.i.i.
Moratoria nel concordato in continuita'
Fermo quanto previsto nell'articolo 109, il piano puo' prevedere una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Per i creditori assistiti dal privilegio previsto dall'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile puo' essere prevista una moratoria per il pagamento fino a sei mesi dall'omologazione.
Testo vigente dal 15 luglio 2022, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva