Art. 14 — Rinvio
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Alla progettazione e costruzione delle navi da diporto si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo I, del codice della navigazione e del libro II, titolo I, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, parte navigazione marittima.
Testo vigente dal 31 agosto 2005 al 13 febbraio 2018 · versione 0 su Normattiva