Art. 18Iscrizione di unita' da diporto da parte di cittadini stranieri o residenti all'estero

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Gli stranieri e le societa' estere che intendano iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unita' da diporto di loro proprieta' nei registri di cui all'articolo 15, se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l'autorita' consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione dello Stato stesso o presso un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia, al quale le autorita' marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unita' iscritta. L'elezione di domicilio effettuata ai sensi del comma 1 non costituisce stabile organizzazione in Italia della societa' estera e, se nei confronti di agenzia marittima, non comporta nomina a raccomandatario marittimo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135. Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1, qualora straniero, deve essere regolarmente soggiornante in Italia. I cittadini italiani residenti all'estero che intendano iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unita' da diporto di loro proprieta' nei registri di cui all'articolo 15 devono nominare un proprio rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le autorita' marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unita' iscritta.

Testo vigente dal 31 agosto 2005 al 13 febbraio 2018 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171~art18 · fonte su Normattiva