Art. 21 — Cancellazione dall'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN)
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Per trasferire ad altro ufficio l'iscrizione di una unita' da diporto e le eventuali trascrizioni a suo carico il proprietario, o un suo legale rappresentante, deve presentare domanda all'ufficio di iscrizione dell'unita'. La cancellazione delle unita' da diporto dai registri di iscrizione puo' avvenire:
- a)per vendita o trasferimento all'estero;
- b)per demolizione;
- c)per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti;
- d)per passaggio ad altro registro;
- e)per perdita effettiva o presunta.
Testo vigente dal 31 agosto 2005 al 13 febbraio 2018 · versione 0 su Normattiva