Art. 22 — Documenti di navigazione e tipi di navigazione
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I documenti di navigazione per le navi da diporto, rilasciati dall'ufficio che detiene il relativo registro all'atto dell'iscrizione, sono:
- a)la licenza di navigazione, che abilita alla navigazione nelle acque interne e in quelle marittime senza alcun limite;
- b)il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilita'. I documenti di navigazione per le imbarcazioni da diporto, rilasciati dall'ufficio che detiene il relativo registro all'atto dell'iscrizione, sono:
- a)la licenza di navigazione che abilita al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione dell'unita', indicate nella dichiarazione di conformita', rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea, ovvero da attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo notificato ai sensi dell'articolo 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;
- b)il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilita'. Le imbarcazioni da diporto possono essere abilitate ai seguenti tipi di navigazione:
- a)imbarcazioni senza marcatura CE:
- 1)senza alcun limite nelle acque marittime ed interne;
- 2)fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime e senza alcun limite nelle acque interne;
- b)imbarcazioni con marcatura CE:
- 1)senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di cui all'allegato II;
- 2)con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a quattro metri, mare agitato, per la categoria di progettazione B di cui all'allegato II;
- 3)con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a due metri, mare molto mosso, per la categoria di progettazione C di cui all'allegato II;
- 4)per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,3 metri, per la categoria di progettazione D di cui all'allegato II.
Testo vigente dal 31 agosto 2005 al 13 febbraio 2018 · versione 0 su Normattiva