Art. 27 — Natanti da diporto e moto d'acqua
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I natanti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 15, della licenza di navigazione di cui all'articolo 23 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 26. I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nei registri delle imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne assumono il regime giuridico. I natanti senza marcatura CE possono navigare:
- a)entro sei miglia dalla costa;
- b)entro dodici miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314; in tale caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformita' ovvero l'attestazione di idoneita' rilasciata dal predetto organismo;
- c)entro un miglio dalla costa, i natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalo', tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, nonche' gli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all'allegato II. La navigazione e le modalita' di utilizzo dei natanti di cui al comma 3, lettera c), sono disciplinate dalla competente autorita' marittima e della navigazione interna. L'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione o di noleggio per finalita' ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonche' di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo e' disciplinata, anche per le modalita' della loro condotta, con ordinanza della competente autorita' marittima o della navigazione interna, d'intesa con gli enti locali.
Testo vigente dal 31 agosto 2005 al 13 febbraio 2018 · versione 0 su Normattiva