Art. 35 — Numero minimo dei componenti dell'equipaggio delle unita' da diporto
E' responsabilita' del comandante o del conduttore dell'unita' da diporto verificare prima della partenza la presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare l'equipaggio necessario per affrontare la navigazione che intende intraprendere, anche in relazione alle condizioni meteo-marine previste e alla distanza da porti sicuri.
Testo vigente dal 31 agosto 2005, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva