Art. 187 c.nav.
Disciplina di bordo
[1]I componenti dell'equipaggio devono prestare obbedienza ai superiori e uniformarsi alle loro istruzioni per il servizio e la disciplina di bordo.
[2]Contro i provvedimenti del comandante della nave che concernono l'esercizio della loro attivita', i componenti dell'equipaggio possono presentare reclamo al comandante del porto o all'autorita' consolare; il comandante della nave non puo' impedire che chi intende proporre reclamo si presenti alle predette autorita', salvo che urgenti esigenze del servizio richiedano la presenza del componente dell'equipaggio a bordo.
[3]Per il reclamo dei componenti dell'equipaggio di navi addette ai servizi pubblici di linea o di rimorchio in navigazione interna, si applicano le disposizioni stabilite da leggi e regolamenti speciali.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva