Art. 39-bis
Anagrafe nazionale delle patenti nautiche
(( Per finalita' di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare, di prevenzione e repressione dei reati compiuti tramite l'uso di unita' da diporto, di ottimizzazione dell'azione amministrativa e per disporre di dati completi e aggiornati sull'utenza diportistica, anche a favore di altre Amministrazioni, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituita l'anagrafe nazionale delle patenti nautiche nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 dello stesso codice. )) Nell'anagrafe nazionale di cui al comma 1 devono essere indicati per ogni intestatario di patente nautica:
- a)i dati anagrafici e le loro variazioni dei titolari di patente nautica;
- b)i dati relativi al procedimento di rilascio delle patenti nautiche e, per ognuna di esse, quelli relativi ai procedimenti amministrativi successivi, come quelli di rinnovo, di sospensione e di revoca;
- b-bis)le limitazioni e le prescrizioni di cui all'articolo 39, comma 6-bis;
- c)i dati relativi alle violazioni di norme previste dal presente codice, dal relativo regolamento di attuazione o da altri leggi o regolamenti applicabili in materia, che comportano l'irrogazione di sanzioni amministrative accessorie, anche per effetto di recidive;
- d)i dati relativi a sinistri marittimi, in cui il titolare e' stato coinvolto con addebito di responsabilita', che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni amministrative accessorie o l'emanazione di sentenza penale di condanna passata in giudicato, parimenti annotate in anagrafe. L'anagrafe di cui al comma 1 e' completamente informatizzata ed e' popolata e aggiornata con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale, forniti dalle Capitanerie di porto, dagli Uffici circondariali marittimi e dagli Uffici della motorizzazione civile, dagli organi accertatori di cui al comma 4, lettera b) e c), dalle compagnie di assicurazione ((con riferimento ai certificati di assicurazione rilasciati)), che sono tenuti a trasmettere i dati al Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ((3-bis. L'annotazione del cambiamento della residenza del titolare della patente nautica e' effettuata dal Centro elaborazione dati (CED) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che aggiorna il dato nell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche. A tal fine, il Ministero dell'interno rende disponibili, secondo le modalita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), istituita presso il medesimo Ministero ai sensi del citato )) L'accesso ai dati contenuti nell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche e' consentito:
Testo vigente dal 22 dicembre 2020, tuttora in vigore · versione 16 su Normattiva