Art. 44 — Prescrizione
I diritti derivanti dal contratto di locazione si prescrivono col decorso di un anno. Il termine decorre dalla scadenza del contratto o, nel caso di cui al comma 2 dell'articolo 43, dalla riconsegna dell'unita'.
Testo vigente dal 31 agosto 2005, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva