Art. 2951 c.c.Prescrizione in materia di spedizione e di trasporto

[1]Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto.

[2]La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa.

[3]Il termine decorre dall'arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui e' avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione.

[4]Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea indicati dall'art. 1679.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2951 · fonte su Normattiva