Art. 49 — Obblighi del noleggiatore
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Nel noleggio di unita' da diporto, salvo che sia stato diversamente pattuito, il noleggiatore provvede al combustibile, all'acqua ed ai lubrificanti necessari per il funzionamento dell'apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, per la durata del contratto.
Testo vigente dal 31 agosto 2005 al 22 dicembre 2020 · versione 0 su Normattiva