Art. 49-septies
Scuole nautiche
Le scuole per l'educazione marinaresca, la formazione e la preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche sono denominate scuole nautiche. L'attivita' di scuola nautica e' esercitata nella forma dell'impresa o del consorzio di imprese. Le scuole nautiche sono soggette alla vigilanza amministrativa e tecnica delle province, delle citta' metropolitane e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nelle quali e' ubicata la sede principale o le eventuali ulteriori sedi, ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le province, le citta' metropolitane e le province autonome dispongono l'esecuzione di idonei controlli sull'esercizio dell'attivita' delle scuole nautiche e sulla permanenza dei requisiti prescritti con cadenza almeno triennale e comunque a seguito della ricezione di notizie circostanziate circa l'irregolare esercizio dell'attivita'. La segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio di una scuola nautica e' presentata, per il tramite dello sportello unico per le attivita' produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, alla provincia o alla citta' metropolitana o alla provincia autonoma competente per territorio di ubicazione della sede principale da persone fisiche o giuridiche, anche raggruppate in consorzi. Nel caso di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attivita' di scuola nautica, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso dei requisiti prescritti, ad eccezione della capacita' finanziaria che deve essere dimostrata per la sola sede centrale. Per il personale della scuola, vale quanto previsto dall'articolo 508, comma 10, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. La SCIA per l'esercizio di una scuola nautica puo' essere presentata da soggetti che:
- a)hanno compiuto gli anni ventuno;
- b)sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorita' italiane;
- c)se cittadini stranieri, sono in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera b), ovvero e' in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciato da un ente certificatore (CLIQ);
- d)dispongono di adeguata capacita' patrimoniale o di polizza fideiussoria. Per le persone giuridiche i requisiti prescritti dal comma 4 sono richiesti al legale rappresentante, ad eccezione della capacita' patrimoniale o della polizza fideiussoria, che e' richiesta alla persona giuridica. Salvo che il reato sia estinto o siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione, la SCIA per l'esercizio di una scuola nautica non puo' essere presentata dai soggetti che:
- a)sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
- b)sono sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- c)hanno riportato condanne a una pena detentiva non inferiore a tre anni o a piu' pene detentive, che pur singolarmente inferiori a tre anni, nel loro cumulo non sono inferiori a sei anni, o, a prescindere dalla pena in concreto irrogata, per uno dei delitti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- d)sono stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti, ovvero hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di fallimento. Per le persone giuridiche, le previsioni di cui al comma 6 si applicano al legale rappresentante. A ciascuna sede della scuola nautica e' preposto un responsabile didattico in possesso dei requisiti di cui ai commi 4 e 6, ad eccezione della capacita' patrimoniale. Per la sede principale il responsabile didattico puo' coincidere con il titolare o con il legale rappresentante della scuola nautica. Per le ulteriori sedi il responsabile didattico e' un dipendente della scuola nautica o collaboratore familiare ovvero, nel caso di societa' di persone o di capitali, rispettivamente, un socio o un amministratore. Il medesimo responsabile didattico puo' essere preposto fino a un massimo di due ulteriori sedi ubicate nel territorio di una stessa provincia o citta' metropolitana o provincia autonoma. Gli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi, possono presentare, per il tramite dello sportello unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, alla provincia o alla citta' metropolitana o alla provincia autonoma competente per territorio la SCIA per l'esercizio di una scuola nautica. Gli istituti tecnici che svolgono attivita' di scuola nautica sono soggetti alla vigilanza amministrativa del Ministero dell'istruzione. Le scuole nautiche svolgono attivita' di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di una o piu' delle categorie previste dall', comma 6 del presente codice, possiedono un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica, dispongono degli insegnanti e degli istruttori di cui ai commi da 11 a 14 del presente articolo e hanno la disponibilita' giuridica di almeno un'unita' da diporto adeguata rispetto al tipo di corsi impartiti. Le dotazioni complessive in personale, attrezzature e unita' da diporto delle singole scuole nautiche consorziate possono essere adeguatamente ridotte. Per l'effettuazione dei corsi, la scuola nautica dispone in organico di uno o piu' insegnanti di teoria e, per l'effettuazione delle esercitazioni pratiche, di uno o piu' istruttori, o comunque di uno o piu' soggetti che cumulino entrambe le funzioni. Una o entrambe le funzioni possono essere svolte dal titolare, ovvero dal legale rappresentante, ovvero dal responsabile didattico. Nella SCIA per l'esercizio dell'attivita' di scuola nautica o di variazione del personale docente in organico e' indicato il personale insegnante e istruttore impiegato ed e' comprovato il possesso dei requisiti prescritti. Possono svolgere l'attivita' di insegnamento teorico presso le scuole nautiche di cui al comma 1, i soggetti in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di coperta o di capitano del diporto, gli ufficiali superiori dei Corpi dello stato maggiore e delle Capitanerie di porto della Marina militare che hanno cessato il servizio attivo da almeno cinque anni, i docenti degli istituti tecnici di cui al comma 9, i docenti che hanno svolto attivita' di docenza presso i medesimi istituti tecnici per almeno cinque anni, anche in posizione di quiescenza da non piu' di cinque anni, coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica di categoria A con abilitazione alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa, ovvero da almeno due anni la patente nautica di categoria B. L'attivita' di insegnamento teorico delle tecniche di base della navigazione a vela e' svolta dall'istruttore professionale di vela di cui all' del presente codice. Le attivita' rese dal personale della scuola hanno luogo nel rispetto del regime delle incompatibilita' previste dall'articolo 508 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Possono svolgere attivita' di istruzione pratica al comando di unita' da diporto presso le scuole nautiche i soggetti che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica con abilitazione almeno pari a quella che il candidato aspira a conseguire. L'attivita' di istruzione pratica delle tecniche di base della navigazione a vela e' svolta dall'istruttore professionale di vela di cui all' del presente codice. I soggetti di cui ai commi 12 e 13 devono presentare i seguenti requisiti:
Testo vigente dal 10 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 24 su Normattiva