Art. 49-terMediatore del diporto

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E' istituita la figura professionale del mediatore del diporto. E' mediatore del diporto colui che mette in relazione, anche attraverso attivita' di consulenza, due o piu' parti per la conclusione di contratti di costruzione, compravendita, locazione, noleggio e ormeggio di unita' da diporto. Il mediatore del diporto puo' svolgere esclusivamente l'attivita' indicata al comma 2 nonche', fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, e alla legge 8 agosto 1991, n. 264, le attivita' connesse o strumentali e svolge la propria attivita' professionale senza essere legato ad alcune delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza, di rappresentanza o da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza. Il mediatore del diporto non puo' delegare le funzioni relative all'esercizio della professione, se non ad altro mediatore iscritto. Dopo la conclusione del contratto per la quale ha prestato la propria opera, il mediatore del diporto puo' ricevere incarico dal cantiere costruttore o comunque da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto medesimo. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 49-quater del presente codice, ai mediatori del diporto si applica la disciplina di cui agli articoli 1754 e seguenti del codice civile.

Testo vigente dal 13 febbraio 2018 al 31 dicembre 2023 · versione 10 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171~art49ter · fonte su Normattiva