Art. 5
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Ai fini del presente capo, si intende per:
- a)unita' da diporto parzialmente completata: una unita' costituita dallo scafo e da uno o piu' altri componenti;
- b)moto d'acqua: un natante da diporto di lunghezza inferiore a quattro metri, che utilizza un motore a combustione interna con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinato ad essere azionato da una o piu' persone non collocate al suo interno;
- c)motore di propulsione: qualsiasi motore a combustione interna, ad accensione a scintilla o per compressione, utilizzato a fini di propulsione, compresi i motori a due tempi e a quattro tempi entrobordo, i motori entrobordo con comando a poppa con o senza scarico integrato e i motori fuoribordo;
- d)modifica rilevante del motore: la modifica di un motore:
- 1)che possa aver per effetto il superamento dei limiti di emissione del motore stabiliti nell'allegato II, paragrafo B; le sostituzioni ordinarie di componenti del motore che non alterano le caratteristiche di emissione non sono considerate una modifica rilevante del motore;
- 2)che determina un aumento superiore al quindici per cento della potenza nominale del motore;
- e)trasformazione rilevante dell'unita': la trasformazione di un'unita' che:
- 1)modifica il mezzo di propulsione dell'unita';
- 2)comporta una modifica rilevante del motore;
- 3)altera l'unita' in misura tale che essa possa considerarsi una diversa unita';
- f)mezzo di propulsione: il meccanismo mediante il quale l'unita' e' mossa in particolare eliche o sistemi di propulsione meccanica a getto d'acqua;
- g)famiglia di motori: il raggruppamento, effettuato dal costruttore, di motori che, per la loro progettazione, presentano caratteristiche di emissione di gas di scarico simili e che sono conformi ai requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico stabiliti dal presente capo;
- h)costruttore: persona fisica o giuridica che progetta e costruisce un prodotto cui si applica il presente capo o che fa progettare o costruire tale prodotto con l'intenzione di immetterlo sul mercato per proprio conto;
- i)mandatario: persona fisica o giuridica stabilita nel territorio dell'Unione europea, destinatario di un mandato scritto del costruttore di agire a suo nome per quanto riguarda gli obblighi impostigli dal presente capo.
Testo vigente dal 31 agosto 2005 al 18 gennaio 2016 · versione 0 su Normattiva