Art. 51 — Abilitazione all'esercizio della professione di mediatore
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L'iscrizione nel ruolo dei mediatori per le unita' da diporto abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio della Repubblica; non e' ammessa l'iscrizione in piu' di un ruolo. L'iscritto non puo' delegare le funzioni relative all'esercizio della professione, se non ad altro mediatore iscritto.
Testo vigente dal 31 agosto 2005 al 14 settembre 2012 · versione 0 su Normattiva