Art. 57-bisVendita e somministrazione di cibi e bevande. Commercio al dettaglio. Inquinamento acustico

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Le regioni disciplinano, con proprio provvedimento, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche in mare durante la stagione balneare, tenendo in maggiore considerazione le aree interessate da intenso traffico diportistico, allo scopo di prevenire la realizzazione di sinistri dovuti all'abuso di tali bevande. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 e' disciplinato l'utilizzo di diffusori altoparlanti sui mezzi nautici durante la stagione balneare, allo scopo di contrastare il fenomeno dell'inquinamento acustico. (( Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sul rispetto dei provvedimenti regionali di cui ai commi 1 e 2, irrogando le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti. ))

Testo vigente dal 13 febbraio 2018 al 22 dicembre 2020 · versione 10 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171~art57bis · fonte su Normattiva