Art. 67
Disposizioni transitorie e finali
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Testo vigente dal 31 agosto 2005, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Disposizioni transitorie e finali
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Testo vigente dal 31 agosto 2005, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171~art67 · fonte su Normattiva