Art. 100 c.nav.
Regolamenti locali
Le norme per l'esercizio del pilotaggio in ciascuna localita' sono stabilite, sentite le associazioni sindacali interessate, da regolamenti locali, approvati dal ministro per le comunicazioni.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva