Art. 1003 c.nav.
Guasti agli strumenti di bordo ed al gruppo motopropulsore
[1]L'assicuratore dell'aeromobile non risponde dei danni agli strumenti di bordo non derivati da sinistro di volo.
[2]L'assicuratore non risponde altresi' dei danni al motore, al radiatore, ai serbatoi della benzina e dell'olio, alle eliche, nonche' a tutte le altre parti necessarie al funzionamento ed alla protezione del motore stesso, che si siano prodotti senza l'intervento di cause esterne perturbatrici del normale funzionamento dell'aeromobile.
[3]Tuttavia l'assicuratore risponde dei danni dipendenti da sinistro causato da uno dei guasti suddetti.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva