Art. 1004 c.nav.
Durata dell'assicurazione dell'aeromobile a viaggio
[1]L'assicurazione dell'aeromobile, stipulata a viaggio, ha effetto dall'inizio delle manovre per l'involo al termine di quelle di approdo nel luogo di destinazione.
[2]L'assicurazione resta sospesa se il viaggio e' temporaneamente interrotto, salvo che l'interruzione sia prevista dalla polizza, ovvero dipenda da sinistro a carico dell'assicuratore o da condizioni atmosferiche che non consentano una sicura navigazione.
[3]L'assicurazione stipulata a viaggio cominciato prende inizio dall'ora indicata nel contratto o, in mancanza, delle ore ventiquattro del giorno della sua conclusione.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva