Art. 1006 c.nav.
Abbandono dell'aeromobile
L'assicurato puo' abbandonare all'assicuratore l'aeromobile ed esigere l'indennita' per perdita totale nei seguenti casi:
- a)quando l'aeromobile e' perduto o e' divenuto assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile, oppure quando mancano sul posto i mezzi di riparazione, e questi non possono essere provveduti facendone richiesta altrove, ne' l'aeromobile puo' essere trasportato in luogo ove siano tali mezzi;
- b)quando l'aeromobile si presume perito;
- c)quando l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni sofferti dall'aeromobile raggiunge i quattro quinti del suo valore assicurabile.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva