Art. 1007 c.nav.
Abbandono delle merci
L'assicurato puo' abbandonare all'assicuratore le merci ed esigere l'indennita' per perdita totale nei seguenti casi:
- a)quando le merci sono andate totalmente perdute;
- b)quando l'aeromobile si presume perito;
- c)quando, nei casi previsti dalla lettera a dell'articolo precedente, sono trascorsi dalla data della perdita o della innavigabilita' quindici giorni per le merci deperibili, o trenta giorni per quelle non deperibili, senza che le stesse siano state ricuperate e fatte proseguire a destinazione;
- d)quando, indipendentemente da qualsiasi spesa, i danni per deterioramento o perdita in quantita' superano i tre quarti del valore assicurabile.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva