Art. 1008 c.nav.
Abbandono del nolo
L'assicurato puo' abbandonare all'assicuratore il nolo da guadagnare ed esigere l'indennita' per perdita totale nei seguenti casi:
- a)quando il diritto al nolo e' totalmente perduto per l'assicurato;
- b)quando l'aeromobile si presume perito.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva