Art. 1012 c.nav.
Danni esclusi
[1]L'assicuratore non risponde dei danni verificatisi fuori dei limiti territoriali indicati nella nota di assicurazione, salvo che questi limiti siano oltrepassati per causa di forza maggiore, per assistenza o salvataggio, ovvero per errore di pilotaggio, di condotta o di navigazione.
[2]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151)).
[3]((Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivati da dolo dell'esercente o dei suoi dipendenti e preposti, purche' questi ultimi abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni))
Testo vigente dal 29 maggio 2006, tuttora in vigore · versione 85 su Normattiva