Art. 1016 c.nav.
Azione di rivalsa dell'assicuratore
Nei casi previsti dal secondo, terzo e quarto comma dell'articolo precedente, l'assicuratore ha azione di rivalsa contro l'esercente per la somma pagata al terzo danneggiato.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva