Art. 103 c.nav.
Obblighi derivanti dal contratto di rimorchio
[1]Quando all'armatore del rimorchiatore non e' fatta consegna degli elementi da rimorchiare, gli obblighi e le responsabilita' derivanti dal contratto di rimorchio si riferiscono esclusivamente alla trazione degli elementi medesimi.
[2]Se le parti non dispongono diversamente, la direzione della rotta e della navigazione s'intende affidata al comandante del rimorchiatore.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva