Art. 1034 c.nav.
Ordine di precedenza e prevalenza delle trascrizioni
Nel concorso di piu' atti resi pubblici a norma degli articoli precedenti, nonche' in caso di discordanza tra le trascrizioni nel registro e le annotazioni sul certificato d'immatricolazione, si applica il disposto dell'articolo 871.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva