Art. 1040 c.nav.Spostamento di competenza per ragione di connessione

[1]Se sono proposte contro il vettore, l'esercente o l'assicuratore avanti giudici diversi piu' cause dipendenti dallo stesso contratto di trasporto, ovvero dallo stesso fatto di assistenza o, infine, dallo stesso urto di aeromobili ovvero dallo stesso evento produttivo di danni a'terzi sulla superficie, il giudice fissa con sentenza alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa avanti il giudice adito, nella circoscrizione del quale e' il foro generale del convenuto, o, in difetto, avanti quello per primo adito.

[2]Si applica il secondo comma dell'articolo 40 del codice di procedura civile.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1040 · fonte su Normattiva