Art. 968 c.nav. — Danni a terzi sulla superficie in seguito a urto
((In caso di danni a terzi sulla superficie in seguito a urto, nei rapporti fra gli esercenti il risarcimento dovuto si ripartisce secondo la gravita' delle colpe rispettivamente commesse dagli esercenti stessi o dai loro dipendenti e preposti e secondo l'entita' delle conseguenze di tali colpe; ovvero si ripartisce in parti uguali se il danno e' prodotto da forza maggiore o se, date le circostanze, non e' possibile accertare l'esistenza di colpa ovvero la gravita' delle colpe rispettive e l'entita' delle relative conseguenze.))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201
38Il D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli importi di cui ai seguenti articoli del codice della navigazione sono modificati come segue:[...] art. 968, primo comma, da lire ottomilionitrecentomila a lire trecentodiecimilioni".
Testo vigente dal 29 maggio 2006, tuttora in vigore · versione 85 su Normattiva