Art. 1047 c.nav.
Opposizione dei creditori
[1]Contro la sentenza di apertura, i creditori possono promuovere opposizione, entro quindici giorni dalla avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per l'inesistenza degli estremi di legge, in contraddittorio dell'istante.
[2]L'opposizione produce gli effetti indicati nel secondo comma dell'articolo 627.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva